19 febbraio 2017

Specie a rischio: il CITES si aggiorna

Sempre più brand richiedono la provenienza delle fibre acquistate

In occasione della recente Conferenza delle Parti (CoP17) di Joannesburg, si sono approvati una serie di provvedimenti che hanno significativamente modificato le appendici del CITES, la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floradetta anche Convenzione di Washington.
La Convenzione, come noto, regolamenta il commercio delle speci di fauna e flora in via di estinzione. Ciò significa che l’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti, di loro parti o di prodotti derivati è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari.

A Joannesburg sono passate 51 proposte di modifica delle appendici del trattato, che hanno rivalutato la situazione di oltre 500 specie animali e vegetali ricollocandole, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche, in un regime sanzionatorio più appropriato. Si è inoltre dato seguito a 39 risoluzioni e 351 decisioni, che hanno consentito, tra le altre cose, di includere nel CITES nuove specie.

Tra gli effetti immediati di queste modifiche sulle legislazioni dei paesi aderenti, citiamo il Regolamento 160/2017 (CE) pubblicato in Gazzetta lo scorso primo febbraio, che recepisce integralmente le modifiche apportate alle appendici del CITES aggiornando gli allegati del Regolamento 338/1997 (CE) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Con riferimento al settore tessile, una novità importante riguarda la specie Ovis Aries, inserita in appendice II del CITES e dunque soggetta, in Europa, agli obblighi del Regolamento 338/97. Come indicato nel protocollo, fanno eccezione:

- la forma addomesticata Ovis Aries Aries;
- le sottospecie Ovis Aries Oppio e Ovis Aries Vignei perché già presenti in Appendice I del CITES (Allegato A del Regolamento 338/97 CE);
- le sottospecie O. A. Isphahanica, O. A. Laristanica, O. A. Musimon e O. A. Orientalis perché non incluse nelle Appendici del CITES (Allegati del Regolamento 338/97).

Per ottemperare alle pratiche doganali per la protezione delle specie mediante il controllo del loro commercio, è possibile che ai fornitori di semilavorati e materie prime venga chiesta l’indicazione del paese d’origine e del nome scientifico e generico della specie/sottospecie da cui derivano le lane. Quindi, se in passato le lane importate/esportate venivano definite solo come specie Ovis Aries, da oggi questa indicazione potrebbe creare obblighi aggiuntivi.

Nel caso di importazioni ed esportazioni in Europa, i prodotti indicati con tale definizione saranno sottoposti alle procedure previste per le specie inserite in allegato B del Regolamento 338/97 CE.
Per i paesi extra UE varranno le disposizioni previste dai regolamenti dei paesi nei quali il prodotto è importato. Disposizioni che, nel caso il paese abbia aderito alla Convenzione di Washington, saranno emanate in conformità con quanto stabilito dal trattato.

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