20 maggio 2015

Ecopelle, questa sconosciuta

Pubblicata la revisione 2015 della norma UNI 11427 sui cuoi a basso impatto ambientale

La norma UNI 11427 fissa i “Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoi a ridotto impatto ambientale”, dove per ‘cuoi a ridotto impatto ambientale’ sintende l’eco-pelle e termini similari. Pelle a tutti gli effetti, quindi, ma più pregiata perché conciata secondo metodi rispettosi dell’ambiente e, dunque, ad alto contenuto di sostenibilità.
A marzo 2015 è stata pubblicata la revisione della norma, che introduce, fra i principali cambiamenti rispetto alla prima versione del 2011, una più chiara distinzione fra cuoio conciato al vegetale e cuoi diversamente conciati, l’adeguamento di alcuni indicatori di processo ai valori medi di settore e l’adeguamento degli indicatori relativi agli scarichi idrici in depuratore ai limiti consortili, anche nel caso in cui sia presente una deroga.

L’attualità dello spunto ci dà modo di fare chiarezza una volta per tutte sul concetto affatto chiaro di eco-pelle. Moltissimi, infatti, lo assimilano erroneamente a un materiale realizzato in maniera sintetica a imitazione della vera pelle e prodotto, in genere, spalmando una resina poliuretanica su supporto tessile. Non è così, ed è stata la stessa industria conciaria a voler mettere ordine nella materia con la citata norma UNI 11427.
È importante notare, inoltre, come l’uso improprio del termine eco-pelle contrasti con il D.Lgs. n.8 del 14 gennaio 2013, che all’articolo 3 fa eplicito divieto di mettere in con i termini cuoio, pelle, pelliccia, ecc. articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali.

A dispetto dell’esistenza di un impianto normativo e del fatto che l’Italia – a sorpresa – è tra le poche nazioni ad aver definito non solo i parametri qualitativi che deve rispettare il prodotto, ma anche i requisiti minimi ambientali a cui deve conformarsi l’intero processo produttivo, sulla materia esiste ancora molta confusione. Vediamo allora di fare ordine.

Anzitutto, la norma UNI 11427 si applica al cuoio e/o alla pelle la cui produzione si intende a partire da pelle grezza comunque conservata, cioè dall’inizio del processo produttivo conciario fino al cuoio finito, pronto alla spedizione per l’utilizzo nell’industria manifatturiera dei beni di consumo.
Per attestare la conformità alla norma UNI 11427 esiste un logo registrato acquisibile da ICEC, Istituto di certificazione per l’area pelle.

I requisiti minimi di processo sono:
§  Rispetto dei limiti delle sostanze chimiche sottoposte a restrizione legislativa per l’utilizzo nella lavorazione conciaria.
§  Rispetto dei limiti delle sostanze chimiche sottoposte a restrizione legislativa nei cuoi finiti.
§  Conformità alla legislazione vigente in tema ambientale e in ogni altro tema pertinente
§  Rispetto dei valori-limite di specifici indicatori ambientali (consumo di acqua, prodotti chimici, rifiuti prodotti, ecc.).

I requisiti minimi di prodotto sono:
§  Rispetto delle esigenze di salute e sicurezza del consumatore.
§ Prestazioni di pelli e cuoi conformi alle norme tecniche di prodotto specifiche per destinazione d’uso.

I riferimenti a tali norme sono riportati al punto 6.3 della UNI 11427 e s’intendono applicate ai solo requisiti ritenuti fondamentali per ciascuna tipologia di cuoio finito. Capitolati specifici forniti dai clienti, che definiscano altrimenti i requisiti minimi da rispettare, hanno valore solo nel caso in cui le destinazioni d’uso non siano fra quelle indicate al punto 6.3 o contengano requisiti più restrittivi.

La nuova norma aggiunge un paragrafo importante sul piano dei principi e della responsabilità. Al punto 6.1 si legge infatti che “in assenza di qualsiasi riferimento normativo o capitolato del cliente, l’organizzazione deve definire una propria specifica tecnica che contenga le caratteristiche, i requisiti e i metodi di prova previsti per le differenti destinazioni d’uso, definendo internamente i livelli di prestazioni accettabili per il prodotto oggetto della presente norma”.

Ricapitolando, la norma UNI 11427 stabilisce che l’eco-pelle è una pelle vera e propria, quindi di origine animale, ma che per definirsi tale dev’essere prodotta secondo un rigido protocollo di sostenibilità che determina, fra le altre cose, le quantità di reagenti chimici utilizzabili nei vari passaggi.

La normativa richiama sei diverse norme, ognuna delle quali definisce un’ulteriore serie di requisiti, essenziali e complementari, che differiscono a seconda dei tipo di prodotto a cui fanno riferimento.
I sei requisiti essenziali comuni a tutte le categorie di prodotto riguardano i Coloranti Azoici, il Cromo Esavalente, i Metalli estraibili, i TetraClorofenoli e il Pentaclorofenolo e la Formaldeide, tutte sostanze di cui la norma UNI 11427 regola l’utilizzo.
Il punto 6.2 della normativa, lettera b), specifica inoltre che è essenziale che i prodotti siano conformi alla legislazione applicata ai cuoi nei mercati di destinazione anche per caratteristiche e/o sostanze non esplicitamente menzionate.

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